Condanna di un venditore poco onesto

Omnium certe interest venditorem bonae fidei semper esse.Qui enim suam rem vendit neque vitia obscurare neque laudes praeter modum celebrare debet ut pluris vendat. Claudius Centumalus ab auguribus iussus est altitudinem domus suae, quam in Caelio monte habebat, summittere, quia his ex arce augurium capientibus officebat, sed vendidit eam Calpurnio Lanario nec indicavit quod imperatum a collegio augurum erat. A quibus Calpurnius demoliri domum coactus, venditorem fraudis accusavit et M.Catonem arbitrum controversiae sumpsit. Cato, ut est edoctus de industria Claudium praedictum sacerdotum suppressisse, continuo dupli illum damnavit, summa quidem cum aequitate, quia bonae fidei venditorem nec commodorum spem augere obscurare ad iustitiam refert.

a tutti certamente interessa che il venditore sia sempre di buona fiducia. Infatti chi vende le proprie cose nè deve nascondere i difetti nè celebrare troppo le lodi per vendere di più. Claudio Centumalo fu comandato dagli auguri di abbassare l'altezza della sua casa, che aveva sul monte celio, perchè a questi dalla rocca (officiebat) ai (capientibus) l'augurio, ma la vendette a Lanario nè indicò il fatto ciò che gli era stato comandato dal collegio degli auguri. Dai quali Calpurnio fu costretto a demolire la casa, accusò di frode il venditore e prese il giudizio Catone. Catone, quando informò Claudio Centumalo, avendo intenzione di vendere la casa, che per ordine dei sacerdoti la casa andava distrutta, subito stabilì che da Centumalo doveva essere dato il doppio all'acquirente. O sentenza piena di prudenza e ingiustizia! E necessario infatti che nei venditori ci sia sempre la buona fede, e non bisogna accrescere la speranza di vantaggi e non bisogna oscurare la conoscenza degli inconvenienti.

Nova Lexis 2 pagina 180 esercizio 7

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